PNRR puntata 4 – il sequel

(il sequel)

#lasettimanadelPNRR

Nelle precedenti “puntate” abbiamo fatto un volo panoramico sul mondo del PNRR, abbiamo visto cosa sia, a cosa serva, quali siano i presupposti, le sue finalità e soprattutto la ratio che ne ha ispirato la nascita. 

Abbiamo analizzato la differenza tra sovvenzione e prestito, abbiamo visto come alcuni Paesi lo stiano usando e cosa stia facendo invece il nostro Paese. 

In questa nuova “puntata” invece ne spiegheremo alcuni aspetti tecnici ed in particolare quello dell’affidamento dei lavori.  

Le opere che un soggetto vuole realizzare attraverso un prestito o un finanziamento erogato da un altro soggetto in ambito pubblico (ma non solo) conoscono una genesi (l’idea), passano quindi attraverso una proposta (la richiesta), che ottiene una risposta (positiva o negativa). 

In estrema sintesi si ha un’idea, si presenta per essa un progetto ed infine si passa alla realizzazione concreta.

Già nella fase di progettazione il Comune – se non vuole che qualcuno di interno al suo organico se ne occupi o proprio non lo ha – può affidare l’incarico ad un professionista “esterno”.

Se questo professionista è esterno (come a volte – spesso – accade) tale affidamento può essere disposto secondo diverse modalità.

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) aveva disposto (elevandole rispetto alla prescrizione originaria del Codice dei Contratti Pubblici) delle soglie entro le quali i Comuni potevano affidare tali incarichi direttamente a propri fiduciari senza passare necessariamente attraverso bandi o procedure competitive.

Tale decreto ha conosciuto di recente un aggiornamento con il Decreto Legge n. 77/2021.  

Le soglie per gli affidamenti diretti ammontano oggi ad 150.000,00 € per i lavori ed € 139.000,00 per i servizi e le forniture specificando che nel concetto di servizi rientrino anche le progettazioni.  

Quindi oggi un Comune, se il costo del progetto non supera € 139.000,00, può affidarlo direttamente ad un professionista di suo gradimento senza necessariamente fare una “gara”.

In questo caso è concessa al Comune la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi.  

Ma deve farlo per forza? No, è una mera possibilità, nulla di imposto.

L’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici infatti, disciplinando proprio gli affidamenti diretti per i c.d. “contratti sotto soglia” dice esplicitamente: “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”. 

Se vuole il Comune può quindi tranquillamente mettere in opera delle procedure di comparazione volte ad identificare sul mercato, tra diverse figure, quella che più di altre presenta garanzie di successo per lo scopo prefissato, anzi a dirla tutta lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con un suo parere (n. 764/2020) ha ribadito che “L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice” tradotto: sarebbe la scelta migliore.

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI PERTANTO NON SOLO NON SONO IMPOSTI MA SONO CONSIDERATI QUALCOSA CHE DISSONA DALLA SCELTA OTTIMALE.  

Quando noi da privati decidiamo di fare un lavoro in casa nostra abbiamo due strade, confrontiamo le offerte di due o più fornitori (ci facciamo fare i preventivi, assumiamo informazioni sulla serietà della ditta etc…) oppure decidiamo di non fare alcuna comparazione e di scegliere chi più ci ispira fiducia, scegliamo noi, rischiamo noi, i soldi sono i nostri e la casa anche. 

Quando si parla di soldi pubblici le cose ovviamente un pò cambiano perchè non si stanno spendendo soldi propri e non si corrono rischi su di una proprietà privata ma su di un bene pubblico ed è proprio per questa ragione che secondo il Ministero, ferma restando la possibilità data dalla Legge una procedura di confronto rimane sempre preferibile.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE del 23.11.2023

L’affidamento che copriva il servizio del Centro Anti Violenza Federica Mangiapelo è scaduto, il servizio è ora stato assegnato ad una nuova cooperativa scelta sempre con il sistema dell’Affidamento Diretto (TROVATE QUI IL DOCUMENTO) .

(Nelle more anche la normativa è cambiata ed in particolare è subentrato a concorrere anche il D.lgs 36/2023).

Gli affidamenti diretti se fatti bene possono essere una grande facilitazione, quando ad esempio riguardano piccoli interventi di manutenzione la cui esigenza si è presentata inaspettata alleggeriscono un lavoro che altrimenti sarebbe inutilmente oneroso (una buca da riparare, una piccola riasfaltatura da fare, un albero da piantare etc…), diventano meno “simpatici” quando vengono utilizzati aprioristicamente per colmare lacune organizzative, in questo caso certificano una mancanza.

Se in un lavoro d’urgenza e di scarso valore se ne capisce bene e si finisce anche per condividerne la ratio quando si parla di un servizio pubblico a tempo determinato e scaduto questa ratio viene meno e con essa la probabilità di condividerla.

In un servizio coperto grazie ad un affidamento a tempo te sai che questo avrà una fine e prima che quella fine arrivi dovresti esserti mosso per far si che venga coperto da chi – a fronte di una valutazione tecnica competitiva e con riscontri documentali – sarà risultato il soggetto migliore perchè un Ente pubblico deve (dovrebbe) garantire al cittadino che a coprire il servizio sia il soggetto tecnicamente migliore e non quello che te sei convinto sia il migliore (non stai gestendo un interesse o un Diritto tuo…).

Speriamo che questa nuova Coopoerativa oltre a piacere molto a chi ha disposto l’affidamento sia anche la “migliore”, speriamo di non dover continuamente sperare e di poter invece contare su una diversa modalità di gestione della cosa pubblica, per noi è piuttosto evidente infatti che un atto pubblico oltre ad essere lecito necessiti anche di essere “giusto”.

4 thoughts on “PNRR puntata 4 – il sequel

  1. Premetto di non conoscere la normativa, ma questi 8,5 milioni di euro per Anguillara ce li da l’Europa tramite il governo Italiano , ma poi li dovremo rendere noi prendendoli dal nostro bilancio Comunale?

    1. Da sottolineare che l’Europa non vede di buon occhio l’affidamento diretto. C’é da dire che l’Ente comunale dovrebbe fornirdi di un albo fornitori con cui ha già avuto modo di collaborare per non incappare in brutte sorprese. In questo modo ha piú senso l’affidamento diretto. E comunque sempre meglio delle gare al massimo ribasso.

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